È in programma il 20 aprile prossimo il webinar “Le modifiche al Codice del Consumo e come evitare il Greenwashing”, organizzato dalla Federazione Carta e Grafica. Focus dell’incontro, la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 9 marzo, del Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, in attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE.
Il confronto fra esperti, introdotto e moderato del Direttore Generale della Federazione Carta e Grafica Massimo Medugno, vedrà la partecipazione di Elisabetta Bottazzoli, Fabio Iraldo, Roberto Randazzo e Federico Longo. L’evento è sviluppato nell’ambito di Federazione per la Sostenibilità, con il sostegno di UniSalute e Comieco. (Qui la locandina dell’evento)
La nuova disciplina, in vigore dal 24 marzo, sarà applicabile dal 27 settembre 2026.
Nasce dal recepimento della Direttiva 2024/825 Empowering Consumers for the Green Transition (EmpCo) e interviene modificando il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 2026, ovvero il Codice del consumo, in particolare il Titolo III, pubblicità e altre comunicazioni commerciali.
A differenza di precedenti o altri quadri normativi, occorre tener presente che la Direttiva, e di conseguenza il recepimento nazionale, pone attenzione specifica sulle comunicazioni “verdi” rivolte ai cittadini, con un duplice obiettivo: da un lato, rafforzare la tutela dei diritti dei consumatori nelle decisioni di acquisto quotidiane grazie a informazioni chiare e certe; dall’altro, garantire condizioni di concorrenza leale tra imprese e tutelare quelle che investono in sostenibilità ambientale e sociale. Ciò implica che marketing, etichettatura e servizi post‑vendita siano sempre coerenti con prestazioni di sostenibilità verificate e, ogniqualvolta possibile, certificate. Per tale ragione sovente si parla di lotta al Green Washing con riferimento al Decreto legislativo n. 30.
In via generale, nel Codice consumo vengono inseriti ex novo l’art. 65-ter, avviso armonizzato ed etichetta armonizzata, e l’Allegato II-octies, che definisce l’avviso armonizzato sulla garanzia legale e l’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità; le integrazioni e modifiche sono state introdotte, in particolare, nei seguenti articoli:
- art. 18, che reca definizioni nell’ambito delle disposizioni sulle pratiche commerciali in generale;
- art. 21 sulle azioni ingannevoli;
- art. 22 sulle omissioni ingannevoli
- art. 23 sulle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli;
- art. 45, che reca definizioni nell’ambito dei diritti dei consumatori nei contratti;
- art. 48, sugli obblighi d’informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali,
- art. 49, sugli obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
- art. 51, relativo ai requisiti formali per i contratti a distanza
In pratica, con il recepimento della direttiva europea, le aziende dovranno prestare maggiore attenzione alle informazioni ambientali utilizzate nella comunicazione commerciale.
Infatti, è introdotto il divieto di asserzioni ambientali generiche, ovvero formulate senza che la loro specificazione sia fornita in termini chiari dallo stesso mezzo di comunicazione (in base al principio di trasparenza) e prive di un’etichetta di sostenibilità che poggia su una certificazione (come da obbligo di specificità tecnico – scientifica) o stabilita da autorità pubbliche.
In particolare, sarà necessario:
- verificare la fondatezza scientifica delle dichiarazioni e delle etichette ambientali
- raccogliere dati e prove a supporto delle dichiarazioni di sostenibilità
- evitare messaggi ambigui e/o non dimostrabili
- garantire una comunicazione trasparente su durabilità, riparabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e impatto ambientale dei prodotti.
Ciò per creare condizioni di concorrenza più eque favorendo l’adozione di strategie di sostenibilità reali e verificabili.
L’ente preposto a intervenire sulle pratiche sleali e ingannevoli è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM); sono previste sanzioni amministrative che vanno dai 5.000 ai 10.000.000 euro, che in caso di infrazioni transfrontaliere possono raggiungere il 4% del fatturato annuo del professionista.
Per iscriversi i Soci possono utilizzare direttamente il link della locandina allegata.



